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Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Entro il 01 luglio 2013, per le Imprese in possesso della SOLA autocertificazione della valutazione dei rischi, scatta l’obbligo di redigere il DVR secondo le nuove “procedure standardizzate”....
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Il prossimo 11 gennaio 2013 scade il termine per completare da parte delle aziende i corsi di aggiornamento per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato nella G.U. il giorno 11 gennaio 2012, disciplina i contenuti e le modalità di formazione ..
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Legge 6 novembre 2012 n. 190 - GU del 13 novembre 2012
Il provvedimento in oggetto, che entrerà in vigore il 28.11.2012, inquadra alcune attività, tra le quali:
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Ricordiamo che l'omessa regolarizzazione comporta la cancellazione dall'Albo conto terzi e di conseguenza dall'Albo Gerstori Ambientali.
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Tale Regolamento reca la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Vengono riportati negli allegati, tra le altre cose, i modelli di documento di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
Riferimento
Gazz. Uff, 21 settembre 2012, n. 221
Tale responsabilità si concretizza in sanzioni di tipo amministrativo (economiche ed interdittive) anche molto gravi.
La norma concede come unica possibile forma di tutela da parte dell’impresa il dotarsi di un modello organizzativo atto alla prevenzione dei reati (il modello 231).
La scelta se dotarsi o meno del modello spetta all’azienda ed è facoltativa.
Tuttavia, con l’estensione dell’ambito di applicazione del D.lgs 231/01 ai reati colposi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla recente estensione ai reati ambientali, si consiglia agli imprenditori anche delle piccole imprese di valutare in modo oggettivo la propria esposizione al "rischio 231".
Suggeriamo inoltre a tutte le imprese di considerare con attenzione le eventuali ripercussioni sulla propria attività. In particolare il rischio di perdita di taluni requisiti (es. requisiti morali) essenziali al mantenimento dell’efficacia di autorizzazioni ambientali.
Ci riferiamo in particolare alle imprese che svolgono attività di gestione rifiuti (impianti di recupero/smaltimento/trattamento, raccolta/trasporto/intermediazione).
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1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' fissato il nuovo termine per l'entrata in di operativita' del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
Inizialmente tale termine era previsto per il 29 ottobre 2010 ed è stato prorogato sino alla data sopra indicata.
La definizione di emissione è riportata all’art. 268, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006: “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico”, dove per inquinamento atmosferico si intende “ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente” (art. 268, comma 1, lettera a).
A seguito della novità normativa di assoggettare ad autorizzazione anche le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, rientrano nell’ambito di applicazione della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 moltissime attività ed impianti produttivi precedentemente esclusi.
Tra questi, da una prima stima, le categorie di impianti ed attività più diffuse sono le seguenti:
-impianti fissi di lavorazione inerti;
-segherie;
-cave;
-allevamenti di animali, ad esclusione di quelli esplicitamente esclusi dal D.Lgs. n. 152/2006;
-cantine e distillerie;
-discariche;
-ditte che si occupano di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti;
-impianti già autorizzati per le emissioni convogliate che producono anche emissioni diffuse tecnologicamente non convogliabili.
La domanda di autorizzazione dovrà contenere una relazione tecnica di aggiornamento del panorama emissivo dello stabilimento.
L’omessa presentazione della domanda di autorizzazione di cui sopra, può comportare la perdita di efficacia di alcune autorizzazioni eventualmente già in essere.