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EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA - Il 31 luglio 2102 scade il termine per presentare domanda
Di Angelo (del 10/07/2012 @ 11:05:14, in Articoli, linkato 1722 volte)
Ai sensi dell’art. 281, c. 3 e dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, entro il 31 luglio 2012 scade il termine per presentare domanda di autorizzazione alle emissioni diffuse per talune attività.
 
Inizialmente tale termine era previsto per il 29 ottobre 2010 ed è stato prorogato sino alla data sopra indicata.
 
La definizione di emissione è riportata all’art. 268, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006: “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico”, dove per inquinamento atmosferico si intende “ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente” (art. 268, comma 1, lettera a).
 
A seguito della novità normativa di assoggettare ad autorizzazione anche le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, rientrano nell’ambito di applicazione della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 moltissime attività ed impianti produttivi precedentemente esclusi.
 
Tra questi, da una prima stima,  le categorie di impianti ed attività più diffuse sono le seguenti: 
-impianti fissi di lavorazione inerti; 
-segherie; 
-cave; 
-allevamenti di animali, ad esclusione di quelli esplicitamente esclusi dal D.Lgs. n. 152/2006; 
-cantine e distillerie;
-discariche; 
-ditte che si occupano di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti; 
-impianti già autorizzati per le emissioni convogliate che producono anche emissioni diffuse tecnologicamente non convogliabili.
 
La domanda di autorizzazione dovrà contenere una relazione tecnica di aggiornamento del panorama emissivo dello stabilimento.
 
L’omessa presentazione della domanda di autorizzazione di cui sopra, può comportare la perdita di efficacia di alcune autorizzazioni eventualmente già in essere.
 
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