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Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.
Articoli del 10/04/2012
Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente, nella seduta del 29 marzo u.s., la legge di conversione del DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
Il decreto semplificazioni come riformato dal Parlamento, torna a ricomprendere anche le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di piccola portata, le imprese soggette alle norme generali sull’accesso e l’esercizio della professione. Esso estende l’applicazione del regolamento comunitario CE n. 1071/2009 anche alle imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare o che già esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.
Anche a queste imprese sarà quindi richiesta la dimostrazione dei tre requisiti di capacità finanziaria, capacità professionale e onorabilità.
Scarica Testo di approfondimento. (in arrivo ulteriori chiarimenti dopo il 7.05.2012)
Il decreto semplificazioni come riformato dal Parlamento, torna a ricomprendere anche le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di piccola portata, le imprese soggette alle norme generali sull’accesso e l’esercizio della professione. Esso estende l’applicazione del regolamento comunitario CE n. 1071/2009 anche alle imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare o che già esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.
Anche a queste imprese sarà quindi richiesta la dimostrazione dei tre requisiti di capacità finanziaria, capacità professionale e onorabilità.
Scarica Testo di approfondimento. (in arrivo ulteriori chiarimenti dopo il 7.05.2012)
Spedizioni transfrontaliere di Rifiuti della Lista Verde – Reg. CE n. 1013/2006 – Articolo 18, Paragrafi 1 e 4 – Riquadro 6 dell’Allegato VII – Sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE in data 29 marzo 2012 (Causa C-1/11)
Con riferimento alla Sentenza in oggetto si riporta estratto della sentenza:
“Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.
2) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un'intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.”.
Con riferimento alla Sentenza in oggetto si riporta estratto della sentenza:
“Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.
2) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un'intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.”.
Spedizioni transfrontaliere – Approvazione della Legge di conversione del Decreto Legge 5/2012 – Nuovi obblighi per l’esportazione di rifiuti
Si informa che è in attesa di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (c.d. Decreto Semplificazioni), approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati il giorno 4 aprile u.s.
Si evidenzia che la lettera d-bis) nell’articolo 24, comma 1) della Legge in oggetto ha introdotto un nuovo obbligo per le imprese che esportano rifiuti; in attesa della pubblicazione del provvedimento riportiamo il testo:
“d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalente, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione di rifiuti del Paese di provenienza”.
Si informa che è in attesa di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (c.d. Decreto Semplificazioni), approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati il giorno 4 aprile u.s.
Si evidenzia che la lettera d-bis) nell’articolo 24, comma 1) della Legge in oggetto ha introdotto un nuovo obbligo per le imprese che esportano rifiuti; in attesa della pubblicazione del provvedimento riportiamo il testo:
“d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalente, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione di rifiuti del Paese di provenienza”.
Fotografie del 10/04/2012
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