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Spedizioni transfrontaliere di Rifiuti della Lista Verde
Di Angelo (del 10/04/2012 @ 11:39:19, in Articoli, linkato 1668 volte)
Spedizioni transfrontaliere di Rifiuti della Lista Verde – Reg. CE n. 1013/2006 – Articolo 18, Paragrafi 1 e 4 – Riquadro 6 dell’Allegato VII – Sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE in data 29 marzo 2012 (Causa C-1/11)

Con riferimento alla Sentenza in oggetto si riporta estratto della sentenza:

“Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.

2) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un'intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.”.