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Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.
Articoli del 07/10/2011
Entra in vigore il 7 ottobre 2011 il nuovo regolamento di prevenzione incendi, pubblicato nella GU n. 221 del 22-9-2011 dal titolo:
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."l DPR 151 pone sotto il regime dell’autocertificazione (cioè della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) i gruppi di attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate più pericolose per incendio o esplosione. Per tali gruppi di attività, una volta presentata l’autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all’avvio dell’attività, ampliando lo schema che a suo tempo è stato introdotto per i piccoli serbatoi di gpl.
Tra le novità la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione:
- per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni.
Con circolare prot. n. 240, punto C, del 9 febbraio 2011, è stato chiarito che le imprese già iscritte all’Albo nelle categorie 2 e 3 alla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10, dovranno, in sede di rinnovo dell’iscrizione, iscriversi nella categoria 1, 4 o 5 a seconda della provenienza e della pericolosità dei rifiuti che intendono trasportare.
A integrazione del punto C della suddetta circolare, il Comitato nazionale ha precisato che:
1 le imprese interessate, le quali hanno già provveduto a versare i diritti d’iscrizione relativi alla categoria di provenienza, non debbono versare ulteriori diritti per la stessa annualità. Resta salva la necessità di versare l’integrazione dell’importo nel caso di passaggio ad una classe superiore rispetto a quella per la quale risultavano iscritte;
2 è ritenta valida la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera 27 settembre 2000, n.4. Detta dichiarazione deve essere integrata con la descrizione specifica dei codici EER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5 febbraio 1998.
A integrazione del punto C della suddetta circolare, il Comitato nazionale ha precisato che:
1 le imprese interessate, le quali hanno già provveduto a versare i diritti d’iscrizione relativi alla categoria di provenienza, non debbono versare ulteriori diritti per la stessa annualità. Resta salva la necessità di versare l’integrazione dell’importo nel caso di passaggio ad una classe superiore rispetto a quella per la quale risultavano iscritte;
2 è ritenta valida la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera 27 settembre 2000, n.4. Detta dichiarazione deve essere integrata con la descrizione specifica dei codici EER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5 febbraio 1998.
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute, il Comitato nazionale nella seduta del 26 settembre 2011 ha ritenuto di precisare che l’entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011coincide con la data di pubblicazione sulla G.U (22 settembre 2011).
Pertanto, il Comitato nazionale, ha chiarito che:
1 restano valide ed efficaci le fideiussioni presentate con le modalità e gli importi dicui al D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal DM 23 aprile 1999, alla data di entrata invigore del D.M. 20 giugno 2011, e già accettate entro tale data dalle Sezioni regionali eprovinciali;
2 le imprese che hanno presentato la fidejussione ai sensi della pregressa normativa, qualora non sia ancora intervenuta accettazione da parte della Sezione competente, debbono presentare apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal D.M. 20 giugno2011 oppure una nuova fidejussione ai sensi di tale decreto, salvo quanto previsto al successivo punto 3;
3 Le fidejussioni presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore del D.M.20 giugno 2011, e non ancora accettate dalla Sezione competente, sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l’importo garantito non sia inferiore a quello previsto, per la medesima classe d’iscrizione, dal D.M. 20 giugno 2011.
Pertanto, il Comitato nazionale, ha chiarito che:
1 restano valide ed efficaci le fideiussioni presentate con le modalità e gli importi dicui al D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal DM 23 aprile 1999, alla data di entrata invigore del D.M. 20 giugno 2011, e già accettate entro tale data dalle Sezioni regionali eprovinciali;
2 le imprese che hanno presentato la fidejussione ai sensi della pregressa normativa, qualora non sia ancora intervenuta accettazione da parte della Sezione competente, debbono presentare apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal D.M. 20 giugno2011 oppure una nuova fidejussione ai sensi di tale decreto, salvo quanto previsto al successivo punto 3;
3 Le fidejussioni presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore del D.M.20 giugno 2011, e non ancora accettate dalla Sezione competente, sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l’importo garantito non sia inferiore a quello previsto, per la medesima classe d’iscrizione, dal D.M. 20 giugno 2011.
Fotografie del 07/10/2011
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