Prima che i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti, occorre terminare qualsiasi trattamento taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento necessario per preparare i rottami all'utilizzo finale in impianti di lavorazione dell'acciaio o dell'alluminio oppure nelle fonderie.
Ad esempio, per i veicoli fuori uso occorre procedere allo smontaggio, alla rimozione di liquidi e componenti pericolosi e al trattamento della frazione metallica, in modo da recuperare rottami metallici idonei a soddisfare i criteri stabiliti.
Esistono, infatti, criteri comuni e specifici. Quelli comuni prevedono che il produttore o l'importatore compili (per ogni partita di rottami) la dichiarazione indicata nell'allegato III al regolamento (anche in formato elettronico) e, per almeno un anno, ne conservi una copia a disposizione delle autorità che la richiedano (es. ARPA).
Una copia della dichiarazione va trasmessa al detentore successivo della partita di rottami.
Si aggiunge la gestione della qualità fondata su una serie di procedimenti documentali (dal controllo di accettazione dei rifiuti al monitoraggio delle tecniche di trattamento, dalla qualità alla formazione del personale).
Se i trattamenti previsti sono effettuati da un detentore precedente (es. cessione da autodemolitore a impianto che effettua il trattamento) , il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema conforme al nuovo regolamento.
In data 9 ottobre 2011 sarà operativo il Regolamento UE 333/2011.
Tale Regolamento indica i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE (es. verso acciaierie o fonderie).
A tale data, le imprese interessate alla sua applicazione devono predisporre idonea manualistica, procedure operative ed essere certificate da un Ente terzo, oltre a dimostrare, fra l’altro, di aver formato il personale preposto al trattamento e recupero dei “rifiuti” di ferro, acciaio e alluminio.
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