\\ Home Page : Pubblicazioni
Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.
Articoli del 09/09/2011
La normativa SISTRI è abrogata a far data dal 13 agosto 2011.
Tuttavia ricordiamo che il D.L. 138/2011 dovrà essere convertito nei 60 giorni successivi, qualora in sede di conversione venissero mantenute le norme di eliminazione del SISTRI l'abrogazione sarebbe definitiva, viceversa qualora il comma 2 venisse abrogato, il SISTRI verrebbe "resuscitato".
Quello che segue è un aggiornamento sui lavori della 13ª Commissione del Senato che, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di cui sopra, esprime parere favorevole al suo ripristino con la seguente condizione:
“sia ripristinato il sistema SISTRI, prevedendone, in via principale e nel rispetto del già previsto scaglionamento per i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 10 unità, la piena operatività a far data dal 1° gennaio 2012 e valutando l'opportunità di interventi, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, finalizzati a superare in particolare difficoltà tecniche ed operative e prevedendo eventuali esenzioni ulteriori per tipologie di rifiuti che non presentino aspetti di particolare criticità ambientale”
In attesa di ulteriori aggiornamenti, provvederemo a tenerVi informati.
In data 13 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 188 il D.L. n° 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo“.
Il provvedimento è entrato in vigore sabato 13 agosto 2011 e dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.
In materia di tracciabilità di rifiuti, il D.L. 138/2011, art. 6 c. 2, dispone che dal giorno 13 agosto 2011 il Sistri è abolito.
Più specificatamente, vengono abrogati:
a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
All’art. 6 comma 3 del decreto viene precisato che “resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonchè del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni“.
Non più una nuova proroga, bensì l’abolizione dell’intero sistema, che, nelle previsioni del legislatore, per il primo scaglione di soggetti obbligati di cui al Decreto 26 maggio 2011 avrebbe dovuto essere pienamente operativo dal 2 settembre 2011.
In attesa che il D.L. venga convertito in Legge, Vi terremo informati in merito ad eventuali ulteriori novità.
Consigliamo di attendere almeno 60 gg dalla presente in modo da valutare con le istituzioni come procedere.
Fotografie del 09/09/2011
Nessuna fotografia trovata.
Feed RSS 0.91
Feed Atom 0.3
(p)Link
Storico
Stampa