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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
Di Angelo (del 22/10/2011 @ 09:57:37, in Articoli, linkato 967 volte)
E' di prossima approvazione la Prima bozza del “Dl Sviluppo" che prevede importanti novità per i settori della gestione dei rifiuti e della sicurezza del lavoro.

Per quanto concerne le movità ambientali inserite nella bozza sono di particolare interesse i seguenti articoli:

Art. 53 - Semplificazione in materia di Albo nazionale del gestori ambientali
Art. 54 - Riduzione dei costi di iscrizione all'Albo nazionale del gestori ambientali
Art. 55 – Semplificazione in materia di rifiuti elettrici ed elettronici
Art. 57 - Semplificazione in materia di rifiuti a rischio infettivo derivanti dalle atiività di servizio alle persone
Art. 58 – Autorizzazione Ambientale Integrata
Art. 59 - Bonifica dei siti contaminati. Progetti stralcio
Art. 60 - Bonifica dei siti contaminati. Interventi di manutenzione dagli impianti

Trovi la bozza del DL Sviluppo al seguente indirizzo.
http://www.globconsult.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=0&gid=40&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC
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Di Angelo (del 17/10/2011 @ 18:38:47, in Articoli, linkato 873 volte)
Lettera di "messa in mora " da parte della Commissione europea che ha aperto un procedimento di infrazione contro l'Italia.
In discussione il Testo Unico sulla sicurezza. La normativa italiana sarebbe in contrasto con la direttiva europea  anche per l'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori che occupano fino a 10 dipendenti e per la proroga dei termini (90 giorni)  impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti.

Le altre contestazioni riguardano l'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro, l'applicazione della normativa su sicurezza e salute per le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato della protezione civile, le disposizioni di prevenzione incendi per gli alberghi con oltre 15 posti letto, esistenti in data aprile 1994.

In attesa di risposta sono stati dati dei termini perentori entro i quali il nostro Paese dovrà adeguarsi, per non incorrere nelle relative onerose sanzioni.
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Di Angelo (del 17/10/2011 @ 18:31:20, in Articoli, linkato 908 volte)
Il Decreto Legislativo 121/2011 estende la responsabilità amministrativa a diverse fattispecie di reati ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Vengono coinvolti il patrimonio degli enti e gli interessi dei soci, finora esenti dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti.

I reati legati alla gestione dei rifiuti diventano anche illeciti amministrativi, e si applicheranno alle persone giuridiche sanzioni pecuniarie determinate in quote che variano da Euro 258,00 a Euro 1549,00.

Sono previste anche le sanzioni che comprendono  l’interdizione dall'esercizio dell'attività, la  sospensione o la revoca delle autorizzazioni,  delle licenze o  delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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Di Angelo (del 07/10/2011 @ 17:27:27, in Articoli, linkato 915 volte)

Entra in vigore il 7 ottobre 2011 il nuovo regolamento di prevenzione incendi, pubblicato nella GU n. 221 del 22-9-2011 dal titolo:

“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a  norma  dell’articolo  49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

l DPR 151 pone sotto il regime dell’autocertificazione (cioè della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) i gruppi di attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate più pericolose per incendio o esplosione. Per tali gruppi di attività, una volta presentata l’autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all’avvio dell’attività, ampliando lo schema che a suo tempo è stato introdotto per i piccoli serbatoi di gpl.

Tra le novità la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione:

  • per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
  • per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
  • per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni.
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Di Angelo (del 07/10/2011 @ 09:18:48, in Articoli, linkato 951 volte)
Con circolare prot. n. 240,  punto C, del 9 febbraio 2011, è stato chiarito che le imprese già iscritte all’Albo nelle categorie 2 e 3 alla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10, dovranno, in sede di rinnovo dell’iscrizione,  iscriversi nella categoria 1, 4 o 5  a seconda della provenienza e della pericolosità dei rifiuti che intendono trasportare.

A integrazione del punto C della suddetta circolare, il Comitato nazionale ha precisato che: 

1 le imprese interessate, le quali hanno già provveduto a versare  i diritti d’iscrizione relativi alla categoria di provenienza, non debbono versare ulteriori diritti per la stessa annualità. Resta salva la necessità di versare l’integrazione dell’importo nel caso di passaggio ad una classe superiore rispetto a quella per la quale risultavano iscritte;

2 è ritenta valida la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2,  della delibera   27 settembre 2000, n.4. Detta dichiarazione deve essere integrata con la descrizione specifica dei codici EER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5 febbraio 1998.
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Di Angelo (del 07/10/2011 @ 09:13:25, in Articoli, linkato 875 volte)
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute, il Comitato nazionale nella seduta del 26 settembre 2011 ha ritenuto di precisare che l’entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011coincide con la data di pubblicazione sulla G.U (22 settembre 2011).

Pertanto, il Comitato nazionale, ha chiarito che:

1 restano  valide ed efficaci le fideiussioni presentate con le modalità e gli importi dicui al D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal DM 23 aprile 1999,  alla data di entrata invigore del D.M. 20 giugno 2011, e già accettate entro tale data dalle Sezioni regionali eprovinciali;

2 le imprese che  hanno presentato la fidejussione ai sensi della pregressa normativa, qualora non sia ancora intervenuta accettazione da parte della Sezione competente, debbono presentare apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal D.M. 20 giugno2011 oppure una nuova fidejussione ai sensi di tale decreto, salvo quanto previsto al successivo punto 3;

3 Le fidejussioni presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore del D.M.20 giugno 2011, e non ancora accettate dalla Sezione competente, sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l’importo garantito non sia inferiore a quello previsto, per la medesima classe d’iscrizione, dal D.M. 20 giugno 2011.
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Di Angelo (del 06/10/2011 @ 15:03:56, in Articoli, linkato 824 volte)

Ricordiamo che il ministero dell’ambiente ha emanato il DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20, che individua la quantità di sostanze neutralizzanti e assorbenti di cui tutte le aziende che fanno uso, deposito o produzione di batterie e accumulatori al piombo devono dotarsi per gestire eventuali perdite o sversamenti di sostanze pericolose dalle batterie stesse.

Il Decreto individua una serie di attività che devono dotarsi di quantità sufficienti delle suddette sostanze assorbenti e neutralizzanti, in particolare:

- Ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori fissi al piombo acido (Sala batterie).

- Locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e più in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido

- Aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica

- Aree private o pubbliche in cui è prevista la circolazione di mezzi a trazione elettrica utilizzati per il trasporto di cose o persone e per il sollevamento di carichi.

- Depositi di batterie per la vendita all’ingrosso o al dettaglio e gli esercizi per la ricarica e sostituzione.

- Fabbriche di accumulatori.

- Consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi.

- Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo riempite con elettrolito o di recipienti contenenti acido solforico alle diverse concentrazioni.

Per le suddette tipologie di attività è prevista una quantità di sostanze assorbenti e neutralizzanti riassunte a titolo esemplificativo nella tabella inserita all’interno dell’allegato 1 al Decreto.


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Di Angelo (del 28/09/2011 @ 17:48:14, in Articoli, linkato 907 volte)

Prima che i rottami possano perdere la qualifica di rifiuti, occorre terminare qualsiasi trattamento taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento necessario per preparare i rottami all'utilizzo finale in impianti di lavorazione dell'acciaio o dell'alluminio oppure nelle fonderie.
Ad esempio, per i veicoli fuori uso occorre procedere allo smontaggio, alla rimozione di liquidi e componenti pericolosi e al trattamento della frazione metallica, in modo da recuperare rottami metallici idonei a soddisfare i criteri stabiliti.
Esistono, infatti, criteri comuni e specifici. Quelli comuni prevedono che il produttore o l'importatore compili (per ogni partita di rottami) la dichiarazione indicata nell'allegato III al regolamento (anche in formato elettronico) e, per almeno un anno, ne conservi una copia a disposizione delle autorità che la richiedano (es. ARPA).
Una copia della dichiarazione va trasmessa al detentore successivo della partita di rottami.
Si aggiunge la gestione della qualità fondata su una serie di procedimenti documentali (dal controllo di accettazione dei rifiuti al monitoraggio delle tecniche di trattamento, dalla qualità alla formazione del personale).

Se i trattamenti previsti sono effettuati da un detentore precedente (es. cessione da autodemolitore a impianto che effettua il trattamento) , il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema conforme al nuovo regolamento.

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Di Angelo (del 28/09/2011 @ 14:55:23, in Articoli, linkato 1007 volte)

In data 9 ottobre 2011 sarà operativo il Regolamento UE 333/2011.


Tale Regolamento indica  i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE (es. verso acciaierie o fonderie).

A tale data, le imprese interessate alla sua applicazione devono predisporre idonea manualistica, procedure operative  ed essere certificate da un Ente terzo, oltre a dimostrare, fra l’altro, di aver formato il personale preposto al trattamento e recupero dei “rifiuti” di ferro, acciaio e alluminio.

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Di Angelo (del 27/09/2011 @ 11:40:36, in Articoli, linkato 1046 volte)
In data 22/09/2011 è stato pubblicato sulla GURI n. 221 il DPR 1 agosto 2011, n. 151 che entrerà in vigore il 7/10/2011.
Tale Decreto prevede che le attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
Per le attività esistenti è necessario adeguarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto.
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